La “sospensione degli studi” è l’interruzione temporanea della carriera della durata di uno o più anni accademici a seguito della presentazione di apposita domanda in relazione a specifiche situazioni.
Nel caso di iscrizione ad anni successivi al primo è possibile presentare, a condizione di non aver compiuto atti di carriera, la domanda di sospensione degli studi per un intero anno accademico (sospensione della carriera) per le seguenti motivazioni:
a) gravidanza;
b) nascita/adozione di ciascun figlio/a per l’anno accademico precedente o successivo all’evento;
c) infermità gravi e prolungate per l’anno accademico concomitante o successivo all’evento;
d) iscrizione ad altri corsi presso l’Università di Torino, o altri Atenei anche esteri, fino al completamento dei relativi corsi;
e) servizio civile nazionale, servizio civile europeo, servizio civile internazionale, servizio militare e iscrizione a istituti di formazione militare italiani;
f) necessità lavorative (in presenza di un contratto di lavoro di durata pari ad almeno sei mesi);
g) gravi motivi personali o familiari.
Le richieste di cui ai punti a) e b) sono da intendersi alternative se riferite allo stesso figlio/a.
In alternativa alla sospensione, le studentesse possono usufruire, nel periodo di gravidanza o per la nascita di ciascun figlio, dell’abbattimento del 50% del contributo onnicomprensivo unico secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.
Nei casi a) e c) è necessario allegare alla domanda una certificazione.
Nei casi b), d) e) è sufficiente allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nel caso in cui il servizio civile sia svolto presso soggetti privati accreditati o enti esteri è necessario allegare la copia del contratto di servizio).
L’autorizzazione alla sospensione della carriera per motivi di studio di cui al punto d) è concessa dal Consiglio di Corso di Studio.
Nel caso f) è sufficiente allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta presso soggetti privati o enti esteri è necessario allegare la copia del contratto di lavoro).
Nel caso g) è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione utile a comprovare i gravi motivi personali o familiari.
Le richieste relative al punto g) devono essere presentate entro la scadenza prevista per il pagamento della prima rata e sono sottoposte alla valutazione di una apposita commissione.
Durante il periodo di sospensione non è dovuta la contribuzione studentesca e non è possibile compiere alcun atto di carriera.
Il beneficio è revocato, su richiesta, solo se vengono meno le motivazioni che ne hanno consentito la concessione.
E’ necessario consegnare per ogni anno di sospensione i documenti richiesti alla Segreteria Studenti di riferimento.
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